Nel caso di trascrizioni ex art. 19 D.P.R. 396/2000, di matrimoni contratti all’estero da cittadini stranieri residenti, le disposizioni vigenti consentono la sola riproduzione dell’atto a favore dell’interessato, in quanto non rientranti nell’ordinamento giuridico italiano. Non è pertanto consentito il rilascio di certificazione.
Possono essere apposte solo eventuali annotazioni riguardante il regime patrimoniale conseguenti alla stipula di atti notarili