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Area naturale del messa
L'amministrazione comunale si è occupata anche della manutenzione dei sentieri presso l’area naturale del messa, consegnando a cittadini e utenti un ambiente completamente sicuro e ben segnalato per fare escursioni a piedi o in bicicletta
“come il fiume che scorre”
In occasione della manifestazione follia in fiore, sabato 25 marzo
Ristrutturata la segnaletica sui sentieri di montagna di almese
Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per i lavori di ristrutturazione del percorso sentieristico sulla montagna di almese.
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Domande frequenti
Per trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso si intende qualsiasi intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un’utilizzazione del suolo diversa da quella forestale (art. 19, comma 1 della l.r. 4/2009).
La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale.
Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l’eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).
Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009).
In boschi sottoposti al vincolo idrogeologico:
-la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall’art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo (art. 19, comma 4 bis della l.r. 4/2009);
-l’entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l’obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d) della l.r. 45/1989].
La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi (compensazione fisica) o con versamento in denaro (compensazione monetaria).
La Giunta regionale con deliberazione n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 ha fornito disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d’uso e stabilito criteri e modalità per la compensazione.
Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito della Regione Piemonte o contattando il Gruppo Carabinieri Forestale sez. di Almese.
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