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Novità
Avviso – Popilla japonica
Piano d’Azione regionale per il monitoraggio e la gestione del coleottero giapponese.
Il coleottero scarabeide del Giappone Popillia japonica
Il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, in collaborazione con IPLA, ha promosso un Piano di azione 2026 con l’obiettivo di contenere la popolazione dell’insetto e limitarne la diffusione.
Eventi
Passati
Trail Care Day - Mani sui sentieri
Il primo evento organizzato dal Comune di Almese su idea e con il coordinamento di Musinè Trails Collective, dedicato alla cura dei sentieri.
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Domande frequenti
Per trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso si intende qualsiasi intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un’utilizzazione del suolo diversa da quella forestale (art. 19, comma 1 della l.r. 4/2009).
La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale.
Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l’eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).
Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009).
In boschi sottoposti al vincolo idrogeologico:
-la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall’art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo (art. 19, comma 4 bis della l.r. 4/2009);
-l’entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l’obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d) della l.r. 45/1989].
La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi (compensazione fisica) o con versamento in denaro (compensazione monetaria).
La Giunta regionale con deliberazione n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 ha fornito disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d’uso e stabilito criteri e modalità per la compensazione.
Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito della Regione Piemonte o contattando il Gruppo Carabinieri Forestale sez. di Almese.
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